1. All'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
a) al comma l, le parole: «100.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «250.000 abitanti»;
b) il comma 3 è abrogato;
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-bis. Ogni circoscrizione non può avere meno di 50.000 abitanti. Per la carica di presidente di circoscrizione può essere prevista un'indennità massima pari a un quinto di quella spettante al sindaco. Per la carica di consigliere circoscrizionale non è corrisposta alcuna indennità».