Art. 9.
(Modifiche all'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale).

      1. All'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di

 

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cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma l, le parole: «100.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «250.000 abitanti»;

          b) il comma 3 è abrogato;

          c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «5-bis. Ogni circoscrizione non può avere meno di 50.000 abitanti. Per la carica di presidente di circoscrizione può essere prevista un'indennità massima pari a un quinto di quella spettante al sindaco. Per la carica di consigliere circoscrizionale non è corrisposta alcuna indennità».